La Legge n. 205/2017 (commi da 46 a 56) ha introdotto un credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale nel periodo d’imposta successivo al 2017.

Possono accedere al beneficio tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, che sostengono spese in attività di formazione del personale nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (comma 46 Legge n. 205/2017). Restano, invece,  escluse dal beneficio le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Le attività  ammissibili al credito d’imposta sono esclusivamente quelle di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0. In particolare, l’art. 3 comma 1, individua tali attività nelle seguenti:

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili, sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario ed è’ utilizzabile solo in compensazione, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento (per la compensazione non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007, e quelli di cui all’art. 34 della Legge n. 388/2000).

Ai fini del beneficio in commento è necessario assolvere a determinati obblighi documentali e dichiarativi. In particolare:

Al beneficio si accede automaticamente senza necessità di produrre domanda.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’apposita certificazione e della documentazione fornita dall’impresa, effettua  i controlli finalizzati alla verifica:

Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell’inammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.